The Fans vende i Prodotti per il Calcio per le seguenti squadre di nel loro storico Punto di Vendita in Via Merulana 9/10/11 a Roma e nel Shop (vedi: www.thefans.it ) : AJAX, ARGENTINA, ARSENAL, ASTON VILLA, ATLETICO MADRID, BARCELLONA, BAYERN MONACO, BENFICA, CELTIC, CHELSEA, FIORENTINA, GERMANIA, HERTHA BERLINO, INTER, JAMAICA, JUVENTUS, LIVERPOOL, MANCHESTER CITY, MANCHESTER UNIT, MILAN, NAPOLI, NEWCASTLE, OLIMPIQUE MARSE., PALERMO, PARIS SAINT GER., PORTO, REAL MADRID, RIVER PLATE, ROMA, SAMPDORIA, SUDAFRICA, WERDER BREMA, WEST HAM.

Fin da bambino aveva un sogno: fare l’imprenditore. Ma la mancanza di un’idea forte e di capitali lo avevano frenato.

Poi l’università giusta (la Bocconi), una «palestra finanziaria» per iniziare (Lehman Brothers) e l’incontro che ti cambia la vita (con Elserino Piol) hanno portato il «sognatore» quarantenne Federico Marchetti a centrare il suo obiettivo.

Al punto che entro fine anno la sua creatura, il sito di e-commerce Yoox (www.yoox.com), la prima boutique virtuale di moda e design al mondo con 7 milioni di visitatori unici al mese e oltre 100 milioni di fatturato 2008, approderà a Piazza Affari.

Dietro il debutto in Borsa c’è un lavoro lungo dieci anni, un pool di finanziatori e quell’idea forte che Marchetti cercava fin da bambino. Il tutto mixato con la tecnologia («Fatta in casa») e un pizzico di fortuna («Sono un miracolato») che hanno portato Yoox a essere una delle rare aziende internet nate sull’onda della new economy e non scoppiate con la bolla successiva.

E che non risente della crisi: nel primo trimestre 2009, infatti, Yoox ha visto crescere i ricavi del 41%. «Anzi, in periodi di recessione come questo, le persone tendono a trascorrere più tempo a casa, e quindi molte più ore davanti al pc, che diventa un’occasione di svago e di shopping online» dice sorridente Marchetti.

Fonte: Blogonomy.it

In data 28 marzo 2003 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000.
Vediamo quali sono gli obblighi previsti dal provvedimento per le imprese di e-commerce, i professionisti che operano on line ed i provider.

Il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi delle società dell’informazione nel mercato interno, in particolare il commercio elettronico, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003.

Per ciò che concerne le imprese di e-commerce, il provvedimento prevede che le stesse rendano facilmente accessibili ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti, e provvedano ad aggiornare tempestivamente, le informazioni riguardanti gli aspetti identificativi dell’azienda (nome, denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale, prezzi e tariffe dei servizi offerti, numero di iscrizione al registro delle imprese, ecc.)

Oltre agli obblighi di carattere informativo riguardanti l’identità dell’operatore, il decreto regolamenta anche le modalità di invio ed i contenuti informativi delle comunicazioni commerciali, oltre all’attività contrattuale, alle informazioni da trasmettere successivamente all’invio dell’ordine di acquisto e alle sanzioni previste per l’impresa che violi gli obblighi informativi generali e connessi ai contratti.

Per quanto riguarda i professionisti e la consulenza on line, il decreto stabilisce che debbano essere, anche in questo caso, rispettati gli obblighi informativi concernenti l’identificazione esatta e completa dell’operatore e delle caratteristiche dei suoi prodotti e servizi, le modalità tecniche di conclusione del contratto e l’invio dell’ordine di acquisto ed, inoltre, prescrive che l’uso di informazioni commerciali debba essere conforme alle regole di deontologia professionale.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 riguardano invece la responsabilità limitata dei provider. Vediamo, dunque, in quali casi il provider è esente da responsabilità, e cioè quando:
nel semplice trasporto.

  • non dia origine alla trasmissione
  • non selezioni il destinatario della trasmissione
  • non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse nella memorizzazione temporanea detta “caching”
  • non modifichi le informazioni
  • si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni
  • si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore
  • non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni
  • agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso
  • nel servizio di hosting
  • non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione
  • non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso

Per ulteriori approfondimenti sul sito InterLex è possibile visualizzare lo schema completo del decreto, oltre a numerosi articoli, norme e documenti in materia di commercio elettronico.

Da oggi parte la Newsletter di Ixora Team, per gli appartenenti alla community di Ixora Team. Ogni settimana verranno inviate a quanti si iscriveranno alla newsletter, le interessanti novità su quanto succede nel mondo del Fashion, consigli redatti da esperti in management sulla gestione aziendale, E-commerce, e ancora news che raccontano i successi e le iniziative dei nostri clienti. Se siete curiosi di sentir parlare di voi, dunque, seguiteci.

Espressioni

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31